AVVOCATO MICHELE PICCO Studio legale Udine, via Mercatovecchio 39. Ricorsi alla Corte Europea Diritti dell'Uomo
Home » Blog

Blog

Federazione Russa e Consiglio D'Europa 15 marzo 2022

Federazione Russa e Consiglio D'Europa 15 marzo 2022 - AVVOCATO MICHELE PICCO

A seguito delle operazioni militari svolte dalla Federazione Russa contro L'Ucraina, con l'entrata di truppe russe in territorio ucraino, a far data dal 24 febbraio 2022, il Comitato dei Ministri in seno al Consiglio D'Europa ha immediatamente assunto decisioni di ferma condanna chiedendo l'immediata cessazione delle operazioni militari ed il ritiro delle truppe russe. Ulteriori provvedimento sono stati assunti agli inizi del mese di marzo 2022, si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, organo del Consiglio d'europa, sul ricorso interstatale promosso dall'Ucraina contro la Federazione Russa ed a seguito di numerosi ricorsi promossi da cittadini ucraini contro la stessa Federazione Russa.

Le misure prese dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo trovano veste giuridica nelle previsioni dell'art. 39 del regolamento della Corte che consente, quando richiesta, l'emissione di provvedimenti urgenti a protezione dei ricorrenti.

In questo quadro, agli inizi del mese di marzo, il ministro degli esteri della Federazione Russa, Lavrov, ha annunciato l'intenzione della Federazione di uscire dal Consiglio d'Europa.

Tale annuncio era seguito alla decisione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di sospendere la Federazione Russa dai diritti di rappresentanza in seno al Consiglio.

La formalizzazione della decisione di uscire dal consiglio d'Europa è avvenuta con dichiarazione del ministro degli affari esteri, notificata al Segretario del Consiglio d'Europa in data 15.03.2022.

La decisione, resa ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, avrà efficacia dal 31 dicembre 2022, servirà un intervento interpretativo da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, per consentire la trattazione dei ricorsi pendenti e quelli promossi contro la Federazione Russa che avranno trattazione dopo quella data, essendo la giurisdizione della Corte Europea applicabile solo ai paesi membri del Consiglio D'Europa.

La Russia e la Corte Europea dopo l'aggressione all'Ucraina del 24 febbraio 2022

La Russia e la Corte Europea dopo l'aggressione all'Ucraina del 24 febbraio 2022 - AVVOCATO MICHELE PICCO

 L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa dopo il 24 febbraio 2022

A fronte del'ingresso delle truppe russe sul suolo ucraino, il 24 febbraio 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa non è rimasto inerte e già con propria decisione emessa nel medesimo giorno ha invitato la Federazione russa a cessare immediatamente ed incondizionatamente le sue operazioni militari entro i confini ucraini.

Tale decisione è stata implementata nel giorno successivo, 25 febbraio 2022, quando il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ha sospeso i diritti di rappresentanza della Federazione russa in seno al Consiglio d'Europa.

In seno al Comitato dei Ministri era emersa la possibilità dell'espulsione della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa, ma tale decisione avrebbe avuto effetti pregiudizievoli sia in ordine alla giurisdizione sui ricorsi pendenti sia in termini di futuri rapporti con la Federazione Russa stessa.

La scelta di sospendere e non di espellere la Federazione Russa dal Consiglio d'Europa consente tuttavia che i ricorsi promossi avanti alla Corte Europea, contro la Federazione russa e dalla stessa, possano essere ancora esaminati e giudicati.

La sospensione della Federazione Russa, emessa in ossequio alle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto ha determinato una serie di conseguenze di carattere pratico:

1. Il giudice eletto alla Corte europea dei diritti dell’uomo quale rappresentante della Federazione russa rimarrà in carica e ogni ricorso presente e futuro presentato contro la Federazione Russa potrà essere esaminato, così come ogni ricorso promosso dalla Federazione Russa o da un cittadino della Federazione Russa potrà essere ancora esaminato e giudicato.

2. La Federazione russa, nonostante la sospensione, potrà continuare a partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri ma solo esclusivamente quando quest'organo esercita le sue funzioni nel quadro del controllo dell’esecuzione delle sentenze ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, senza il diritto di partecipare all’adozione di decisioni da parte del Comitato e senza diritto di voto.

Corte Europea dei diritti dell'Uomo è stata subito interessata dall'Ucraina dell'aggressione subita a far data dal 24 febbraio 2022, con ricorso interstatale, promosso contro la Federazione Russa, protocollato al n. 11055/22, ricorso che si aggiunge ai numerosi altri già pendenti tra i due paesi.

In seno a tale ricorso l'Ucraina ha richiesto l'emissione di provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Cedu, in relazione alle “violazioni di massa dei diritti umani commesse dai soldati russe nel quadro dell’aggressione militare lanciata contro il territorio sovrano dell’Ucraina”.

In ordine a tale ricorso la Corte Edu si è subito espressa con dele misure urgenti in data 01 marzo 2022. In tale provvedimento la Corte  ha ricordato innanzitutto la misura provvisoria indicata il 13 marzo 2014 e tuttora in vigore, resa in seno al ricorso interstatale Ucraina e Paesi Bassi c. Russia (nn. 8019/16, 43800/14 e 28525/20) in cui la Corte richiamava entrambi gli stati a conformarsi agli impegni derivanti dall'essere parte delal Convenzione.

Rispetto alle operazioni militari intraprese a partire dal 24 febbraio 2022 la Corte ha ritenuto  che esse creano per la popolazione civile un rischio reale e continuo di violazioni gravi dei diritti protetti dalla Convenzione e nello specifico in ragione di quanto previsto dagli artt 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di pene o trattamenti disumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Al fine di prevenire tali violazioni e in virtù dell’art. 39 del suo Regolamento, la Corte ha deciso, nell’interesse delle parti, di invitare il governo russo ad astenersi dal lanciare attacchi militari contro i civili e i beni di carattere civile, compresi le abitazioni, i veicoli di soccorso e gli altri beni di carattere civile specialmente protetti, come le scuole e gli ospedali, e a provvedere immediatamente alla sicurezza degli stabilimenti sanitari, del personale medico e dei veicoli di soccorso sul territorio attaccato o assediato. Con la misura, immediatamente comunicata al Comitato dei Ministri ai sensi dell’art. 39 paragrafo 2 del Regolamento, il governo della Federazione russa è stato invitato ad informare la Corte il più presto possibile delle misure che saranno adottate per assicurare il pieno rispetto della Convenzione 

Il 10 marzo 2022, come reazione al bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol, il Comitato dei Ministri ha emesso una nuova decisione, richiamando la decisione del 25 febbraio di sospendere la Federazione Russa dal Consiglio d'Europa, ha invitato la Federazione Russa a dare effettività alle misure urgenti indicate dalla Corte Europea, con parcioalre riferimento ai corridoi umanitari e le garanzie di assistenza umanitaria.

Il giorno 10 marzo 2022 la Federazione Russa, per bocca del suo ministro degli esteri Lavrov ha annunciato la volontà della Federazione Russa di ritirarsi dal Consiglio D'Europa.

Allo stato la volontà della Federazione russa di ritirarsi dal Consiglio d'Europa è rimasto un mero annuncio.

L'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione avrebbe notevoli implicazioni.

Essendo la Convenzione fondata su un trattato internazionale, questa, ai sensi dell'art. 59 è applicabile solo ai paesi membri del Consiglio d'Europa. 

Nel caso in cui la  Federazione russa dovesse formalizzare la propria uscita dal Consiglio d'Europa, troverebbe applicazione l'art. 7 dello Statuto che riconosce ad ogni stato membro di ritirarsi dall'organizzazione.

Il passaggio formale sarebbe la notifica di tale decisione al Segretario generale del Consiglio d’Europa. L'efficacia di tale decisione decorrebbe dalla fine dell'anno finanziario, ovvero il 31 dicembre 2022, sempre che tale decisione venisse comunicata entro i primi nove mesi di quest'anno. 

1. Qualora la Federazione russa dovesse inviare la propria decisione di ritirarsi in un momento successivo ai primi nove mesi dell'anno, l'efficacia di tale decisione si esplicherebbe solo alla fine dell'anno finanziario successivo (ovvero il 31 dicembre 2023).

In questo caso la notifica avrà effetto alla fine dell’anno finanziario in corso, cioè il 31 dicembre 2022, sempre che essa sia intervenuta entro i primi nove mesi dello stesso anno. Se la notifica pervenisse successivamente, essa produrrebbe il suo effetto alla fine dell’anno finanziario successivo

2. Qualora l'annuncio del ministro Lavrov rimanga tale e non segua la formalizzazione della decisione e che il Comitato dei Ministri dia seguito all'intenzione di escludere la Federazione Russa dal Consiglio D'Europa il passaggio formale è quelo contemplato nello stesso art. 8 della Convenzione: il Comitato dei Ministri invita il paese membro a ritirarsi dal Consiglio d'Europa; qualora all'invito non segua la notifica della decisione del paese membro, e quindi questo rimanga inerte, il Comitato dei Ministri può deciderne l'espulsione.

Indipendentemente dalle eventuali procedure di uscita dall’organizzazione, la Federazione russa potrebbe decidere di denunciare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in ragione delle previsioni dell'art. 58 della stessa convenzione, questo strumento non libererebbe la Federazione russa dagli obblighi nascenti dalla convenzione e quindi alla giurisdizione della Corte Edu, sia per i fatti commessi fino alla denuncia, ma anche per i fatti commessi nei sei mesi successivi, essendo previsto un preavviso semestrale.

Non essendosi mai verificata in precedenza l'uscita di un membro del Consiglio di Consiglio d'Europa avrebbe comunque conseguenze che vanno al di là delle previsioni statutarie, in quanto anche l'esame dei ricorsi promossi dal membro "uscente" presuppongono un certo grado di collaborazione da parte dello stesso stato membro contro il quale il ricorso è promosso, è immaginabile che tale "collaborazione" verrebbe comunque meno da parte della Federazione russa nel momento in cui la decisione volontaria o in seguito ad invito del Comitato dei Ministri o decisione di questo a seguito d'inerzia, divenga operativa.

Autorevoli commentatori auspicano che, qualora l'annuncio dovesse trovare pratica realizzazione, vi sia un intervento interpretativo da parte della stessa Corte Edu che consenta di continuare l'esame dei ricorsi pendenti ovvero di mantenerli "sospesi" in attesa di trovare un nuovo accordo con la Federazione russa, al fine di non danneggiare ulteriormente i ricorrenti e non relegare la Federazione Russa al di fuori di uno strumento così importante per la tutela dei diritti.

 

Italia condannata per violazione dell'art 8 Cedu

In data 24 giugno 2021 su ricorso promosso da A.T. , difeso e rappresentato dagli avvocati Michele Picco ed Erica Nardoni del foro di Udine, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

La Corte ha altresì condannato l'Italia ad un equo indennizzo in favore del ricorrente per l'importo di € 13.000 in ragione del danno morale patito per la violazione dell'art.8 ed ha altresì condannato lo stato italiano ad un rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, per i ricorsi interni e per quello avanti alla Corte, nell'importo di € 15.000.

Nella propria sentenza la Corte si è espressa con severità nei confronti dello stato italiano, giudicando insufficienti le misure assunte dalle autorità, sia giudiziarie che non (servizi sociali) per garantire il diritto di visita del figlio, stabilito giudizialmente, nonchè per garantire l'efettività del diritto ad un rapporto padre figlio.

La Corte si è espressa nei seguenti termini:

(par. 78). Tuttavia, in questo caso non può ignorare i fatti sopra esposti (paragrafi 70-77 supra). In particolare, rileva che il ricorrente non ha cessato di tentare di stabilire un contatto con suo figlio sin dal 2014 e che, nonostante le diverse decisioni del tribunale per i minori e della corte d'appello, le autorità non hanno trovato una soluzione per consentirgli di esercitare regolarmente il suo diritto di visita. Le prescrizioni del tribunale di Venezia non hanno avuto effetto su LR, che ha continuato a impedire al ricorrente di esercitare i suoi diritti di visita e si è persino allontanata di seicento chilometri senza il consenso del ricorrente e quello dei tribunali. Tale comportamento persiste oggi nonostante una nuova sentenza del tribunale per i minorenni e la condanna penale per sottrazione di minore nei confronti della resistente (della madre).

(par. 81).  La Corte ritiene che, dalla separazione dei genitori, quando il bambino aveva solo un anno, i tribunali nazionali non hanno adottato misure concrete e utili in grado di consentire l'instaurazione di un contatto effettivo, e rileva che hanno poi tollerato per circa sette anni che la madre, con il suo comportamento, abbia impedito l'instaurazione di un vero rapporto tra il ricorrente e il bambino. Rileva che lo svolgimento del procedimento dinanzi al giudice appaia piuttosto come una serie di misure automatiche e stereotipate, quali successive richieste di informazioni o una delega di seguire la famiglia ai servizi sociali, insieme all'obbligo per questi di organizzare e garantire il rispetto dei diritti di visita del ricorrente (Lombardo, sopra citata, § 92, e Piazzi, sopra citata, § 61). I servizi sociali, da parte loro, hanno agito in ritardo e non hanno eseguito correttamente le decisioni dei tribunali.

(par.83) La Corte rileva che, nel caso di specie, di fronte all'opposizione della madre del minore, che persiste dal 2014, e alle difficoltà incontrate dal ricorrente nell'esercizio del suo diritto di visita, le autorità nazionali hanno omesso di adottare tempestivamente tutte le misure necessarie e che potevano ragionevolmente essere loro richieste per garantire il rispetto del diritto del ricorrente ad avere contatti e ad instaurare un rapporto con il figlio (v. Terna, cit. § 73 Strumia, cit.), § 123 ).

In Allegato il file integrale della sentenza resa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo su ricorso patrocinato dagli avv. ti Michele Picco ed Erica Nardoni 

Ricorso alla Cedu per un detenuto durante emergenza Covid 19

Ricorso alla Cedu per un detenuto durante emergenza Covid 19 - AVVOCATO MICHELE PICCO

Per la prima volta il governo italiano dovrà rendere conto alla Cedu, la Corte europea dei diriti umani di Strasburgo di come sta gestendo l’emergenza Covid 19 nelle carceri italiane. Tutto è scaturito dalla richiesta di adozione di una misura provvisoria urgente presentata alla Corte europea dagli avvocati Roberto Ghini del Foro di Modena e Pina Di Credico, referente osservatorio Europa della Camera penale di Reggio Emilia. Entrambi sono difensori di fiducia di B. M., recluso presso la casa circondariale di Vicenza, per il quale è stata rigettata l’istanza di detenzione domiciliare da parte del magistrato di sorveglianza di Verona. Un rigetto che non ha preso in considerazione l’emergenza coronavirus, nonostante l’istanza sia stata fatta a seguito dell’introduzione dell’istituto della detenzione domiciliare di “emergenza” ex art. 123 del Decreto Legge n. 18/ 2020 “Cura Italia”.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di detenzione domiciliare del magistrato di Verona, nel contempo, è stato impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Ma l’emergenza epidemia è tuttora in corso e il sovraffollamento non può certamente permettere la gestione sanitaria all’interno delle carceri, istituto penitenziario di Verona compreso. La fissazione dell’udienza e l’esito dell’eventuale decisione hanno tempi incerti che il detenuto non può quindi permettersi. Motivo per il quale gli avvocati Ghini e Di Credico, lunedì scorso, hanno presentato una richiesta urgente alla Cedu. La procedura 39 ( questo è il tipo di richiesta prevista dal regolamento Cedu) è straordinaria e viene infatti attivata al fine di ottenere una misura provvisoria ed urgente in casi particolari ove è a rischio la vita delle persone.

Mercoledì scorso la Corte ha accolto la richiesta, ma sospendendo la decisione in attesa che il governo italiano relazioni su taluni aspetti relativi, tra l’altro, anche alla gestione dell’emergenza covid19 negli istituti di pena.

Nel ricorso alla Cedu, da sottolineare, – oltre a segnalare che la decisione del magistrato di Sorveglianza non abbia rispettato il requisito della “base legale” – venivano descritte le attuali condizioni del detenuto, recluso in una cella di 7- 8 mq unitamente ad altro detenuto per 20 ore al giorno e con la possibilità di usufruire di 4 ore all’aria aperta in un cortile di 200 metri quadrati da condividere con altri 50 detenuti.

Come hanno ben spiegano a Il Dubbio gli avvocati Ghini e Di Credico «In sostanza alla Corte Europea è stata segnalata la violazione dell’art. 3 Cedu per trattamenti inumani e degradanti chiedendo una misura urgente e provvisoria, ovverosia che il detenuto sia posto in detenzione domiciliare anche senza “braccialetto elettronico”, essendo notoria la cronica carenza di tali strumenti o, in alternativa, che sia posto in condizioni di sicurezza tali da rispettare le norme sanitarie e pertanto in cella singola con tutti i presidi necessari».

Qui di seguito le domande alle quali dovrà rispondere il governo italiano entro le 10 di mattina del 14 aprile.

Qual è l’attuale situazione sanitaria nel carcere di Vicenza? In particolare, quali sono le attuali condizioni del richiedente? Quali misure preventive specifiche sono state prese dalle autorità competenti del carcere di Vicenza per proteggere il richiedente e gli altri detenuti dal rischio di contrarre il Covid- 19 ( inclusa l’ora d’aria, i pasti e altre situazioni di potenziale rischio)? Le autorità locali, in particolare il magistrato di Sorveglianza di Verona, hanno considerato l’eccezionale crisi sanitaria in atto legata al contagio Covid- 19? E hanno previsto misure alternative al carcere per il richiedente anche considerando l’entrata in vigore del Decreto Legge 18/ 2020 ( Dpcm) sulle misure in esso contenute? Nel contesto dell’attuale crisi sanitaria e delle richieste presentate formalmente dai vari detenuti, in quanto tempo medio il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha potuto comunicare la sua decisione in merito alle istanze, come quella del richiedente?

 

Articolo integrale de "Il Dubbio".

 

Come preparare un ricorso alla Cedu

Vengono qui di seguito indicati alcuni profili che difficilmente si trovano in qualche dispensa o in qualche libro che disciplina il ricorso alla Corte Edu, formulati in maniera estremamente sintentica al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi ed applicativi che possono originarsi al momento della redazione di un ricorso.

 

Dal giugno 2017 comunicazione anche della decisione del giudice unico, tre righe di motivazione in cui viene esplicitata motivazione per non esistenza condizioni di ammissibilità.

 

Condizioni di ammissibilità regolate dall’art. 35 della Convenzione.

 

Previo esaurimento dei rimedi interni, ovvero in sintesi, necessario avvalersi dei rimedi, normalmente di tipo giurisdizionale, che l’ordinamento statale mette a disposizione al singolo, norma strettamente collegata al principio di sussidiarietà (CEDU non creata per sostituirsi al giudice interno ma creata al fine di intervenire ove le autorità statali non in grado di garantire il rispetto del livello minimo di rispetto della convenzione).

 

Previo esaurimento, avvalersi di tutti i rimedi interni che debbono essere esauriti, che siano accessibili ed effettivi.

 

Accessibile, concretamente esperibile dal singolo in modo diretto, ed effettivo in grado di porre fine alla violazione contestata ed in grado di garantire un ristoro al singolo.

 

La Corte Edu ritiene che vi sia la necessità di esperire  solo quei rimedi considerati come “ordinari”. Non vanno esperiti i rimedi “straordinari” ma questo non è richiesto ai fini della regolare del previo esaurimento.

 

Tra i rimedi straordinari la revocazione in civile o amministrativa o la revisione della condanna in penale.

 

Se attendo l’esito della revisione corro il rischio che trascorrano i 6 mesi dalla decisione interna.

 

La regola dei sei mesi chiede che ricorso a CEDU entro 6 mesi dalla decisione definitiva interna.

Concetto della decisione definitiva

 

Non sempre esistono dei rimedi interni per far valere la violazione e non sempre c’è una decisone interna.

 

Regola dei sei mesi e previo esaurimento.

 

Nel caso di revisione del processo oppure 625 bis cpp. Se mi avvalgo di questi rimedi il termine di sei mesi continuerà a decorrere per la CEDU è quella che esaurisce la catena dei ricorsi interni (ad es. Cassazione) ordinari.

 

In alcuni casi revocazione ordinaria delle sentenze del CDS che per diritto interno è preclusiva della definitività della sentenza.

 

Sei mesi decorrono da quando è pubblicata la motivazione della sentenza della Cassazione e non dalla data in cui ad esempio viene pubblicato il dispositivo della sentenza e non dalla data in cui l’avvocato estrae copia della sentenza (in materia penale non prevista comunicazione al legale del deposito).

 

In materia civile termine decorre da deposito della sentenza, non ci sono sospensioni feriali, sono sei mesi pieni, anche se scade il primo gennaio.

 

Il vantaggio è che attualmente, per il computo dei termini in caso di ricorso inviato con AR fa fede la data dell’invio.

 

Nei prossimi mesi verrà attivato un sistema di deposito telematico dei ricorsi.

 

Ci sono casi in cui non ci sono rimedi o casi in cui non sono effettivi.

 

Rispetto ad esempio a violazione della ragionevole durata del processo, non c’era diritto a lamentare la violazione della ragionevole durata del processo, prima del 2001 non si applicava, non essendovi rimedi interni, successivamente la Repubblica italiana ha introdotto la Legge Pinto.

 

Sovraffollamento carcerario, non c’era rimedio interno con cui poter censurare la violazione dello spazio minimo all’interno delle carceri, è stato introdotto.

 

Se non c’è rimedio a livello interno io non devo esperire un bel nulla, rispetto alla regola dei sei mesi, se non c’è decisione perché non ci sono rimedi, i 6 mesi decorrono dal momento in cui la violazione è cessata o si è consumata (se istantanea).

 

Soluzione migliore è intraprendere sia la strada del ricorso a Strasburgo sia il rimedio interno.

 

Se violazione è determinata da una legge, nel nostro ordinamento non prevede un rimedio accessibile, in quanto è previsto il sindacato incidentale di costituzionalità, ma secondo corte Edu non è rimedio accessibile in quanto non può farlo il singolo ma filtro del giudice.

 

Se è chiaro che la violazione discende dalla legge e non c’è nessun margine interpretativo, allora non devo esaurire nessun rimedio ed i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore della norma di legge che assumo violativa della CEDU.

 

Corte Edu può dichiarare inammissibile per tardività anche se voi avete atteso la pronuncia della Corte Costituzionale. 

Effettività dei rimedi. 

C’è giurisprudenza della corte in base alla quale che se si dimostra che un rimedio interno non ha nessuna realistica prospettiva di successo allora quel rimedio diventa ineffettivo e non dev’essere previamente esaurito (rimedio che palesemente inidoneo) allora è consentito adire per salute la Corte EDU.

Ci dev’essere un orientamento consolidato delle corti superiori che dimostri l’esistenza l’orientamento contrario alle istanze del ricorrente.

Eccezione al previo esaurimento per l’Italia applicata in due casi:

 

  1.  quanto corte Europea si sente attaccata da una valanga di ricorsi, ad es legge Pinto. Per molti anni legge pinto non passava, Corte esaminato che giurisprudenza della cassazione che interpreta legge pinto contro convenzione, questo era funzionale non ad esaminare tutti i ricorsi ma a far modificare la giurisprudenza della Cassazione per interpretazione legge pinto.
  2.  accesso alle facoltà a numero chiuso. Governo aveva eccepito mancato esaurimento, la Corte ha visto che vi era giurisprudenza di tar e Cons stato.

 

 

Per Corte edu anche figura della vittima potenziale della norma (se si tratta di norma penale non sempre è necessario che il singolo sia colpito da una norma, sanzione penale).

 

Condizioni ammissibilità parag. 3 art 35 

 

Presuppongono una cognizione del merito della vicenda.

 

  •  manifesta infondatezza della Corte, interpretazione della Corte molto ampia del caso della manifesta infondatezza.
  •  Non manifesta infondatezza del ricorso è condizione non controllabile dal professionista

Controllo legittimità formali è permanente e ad intensità progressiva, in qualsiasi momento. In ogni momento la CEDU può dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Talvolta la declaratoria di inammissibilità è espediente tecnico per precludere al ricorrente l’impugnazione in grande camera (impugnazione solo avverso sentenze delle camere e non verso le decisioni di inammissibilità delle camere).

 

comma 3 lettera a. 

 

incompatibilità con le disposizioni convenzionali (irretroattività dell’applicazione della convenzione, solo da quando lo stato membro ha ratificato la convenzione).

 

Incompatibilità ragione materie (in ricorso solo per diritti che sono previsti dalla convenzione).

 

Ad es, diritto di asilo non previsto da Convenzione EDU.

 

Materia ambientale è coperta dalla convenzione.

 

Art. 6 diritto ad equo processo, ma non lo tutela sempre e comunque, solo in procedimenti che abbiano ad oggetto materia penale ovvero controversia che ad oggetto un diritto civile, secondo le nozioni della stessa Corte.

 

Materia elettorale sono escluse dall’applicazione dell’art. 6

 

Controversie in materia fiscale/tributaria non sono oggetto di applicazione dell’art. 6.

 

A meno che non siano sanzioni tributarie ma che abbiano oggetto sanzioni che possano avere carattere penale ed una ripetizione a carico dello stato.

 

Incompatibilità ragione loti, ambito di applicazione spaziale non coincide con la definizione di territorio, ci sono casi di attività consolare svolta all’estero ma anche l’ipotesi di violazioni commesse in alto mare (navi battente bandiera stato italiano).

 

in compatibilità ragione persone, due verifiche da fare:

  1.  legittimazione ad agire sia attiva che a resistere passiva (chi può fare ricorso) articolo 34.

Anche società di capitali può fare ricorso, una banca, una ong, un partito politico, un sindacato, non può farlo un ente pubblico, un comune, una regione, un ente pubblico economico.

 

Qualità di vittima, per poter essere legittimati a ricorrere necessario avere la qualità di vittima ai sensi dell’arrt. 34 (soggetto personalmente ed individualmente toccato e colpito dalla misura che si vuole contestare davanti a CEdu), Un partito politico si può lamentare davanti alla corte solo se violazione ha colpito il partito politico, non i loro membri. Partito politico non si può fare rappresentate di interessi dei suoi iscritti, ma solo interesse proprio.

 

art 35 par 3 lettera b, introdotta da protocollo 14 entra in vigore nel 2010.

 

De minimis non curat praetor.  Allo scopo di consentire alla Corte di liberarsi di ricorsi che, pur essendo fondati nel merito, non riguardavano situazioni in cui il ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante, ma riguardavano situazioni in cui il ricorrente sfruttava il ricorso per ottenere un vantaggio indebito.

 

Protocollo n. 15 entrata in vigore provocherà difficoltà in quanto prevede da un lato un rafforzamento della condizione de minimis, con la finalità di renderla più efficace ma soprattuto riduce il termine per presentare ricorso da sei mesi a quattro mesi.

 

Anche i minori dotati di una sufficiente capacità possono ricorrere alla CEDU.