CONTRO DI CHI VIENE PROMOSSO IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU)?
Contro uno Stato o contro più Stati membri, qualora il ricorrente (o i ricorrente) ritenga che questo abbia violato i diritti protetti dalla Convenzione. La controparte non può riguardare singoli soggetti privati, ma il ricorso è sempre diretto a rimuovere una violazione commessa da un'autorità pubblica.
QUANDO PRESENTARE RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO?
Si dice che la protezione e l'intervento della CEDU è sussidiario, in quanto per regolamente non è possibile interessare la Corte di Strasburgo prima di aver esaurito tutte le istanze giudiziarie interne previsto dall'Ordinamento del singolo paese membro. Nel caso della Repubblica Italiana sarà necessario aver quindi esaurito tutti i gradi interni di giudizio (ad esempio Tribunale-Corte d'Appello e Corte di Cassazione, per indicare i più frequenti), tuttavia è possibile che in determinate materie la Corte di Strasburgo possa giudicare ammissbile un ricorso che non ha esaurito le vie interne (ad esempio non è stato esperito il rimedio del Ricorso in Cassazione) qualora tale rimedio non venga ritenuto effettivo oppure si tratti di materie per cui vi pacifico frequente condanna dello Stato italiano (equa durata del procedimento giudiziario).
C'E' UN TEMPO LIMITE PER PROPORRE RICORSO?
Il termine massimo per incardinare ricorso avanti alla Cedu è di 4 mesi (così dal 01.02.2022, prima era di 6 mesi) dalla decisione interna definitiva di ultimo grado (dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice interno di ultima istanza). Il mancato rispetto di tale termine implica l'immediata inammissibilità del ricorso.
La modifica del termine da 6 mesi a 4 mesi non entrerà in vigore immediatamente in quanto l’art. 8 § 3 del Protocollo ne posticipa l’applicazione per un periodo di sei mesi (decorrente dall’entrata in vigore del Protocollo), e cioè fino al 1° febbraio 2022, precisando altresì che il nuovo termine di quattro mesi non sarà comunque applicabile ai ricorsi “in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo”.
Di conseguenza, il termine di 4 mesi si applicherà a tutti i casi in cui la decisione interna “definitiva” che “esaurisce” i rimedi interni sia stata presa dal 01 febbraio in avanti, mentre per le decisioni prese fino al 31.01.22 si continuerà ad applicare l’originario termine semestrale
COME INTRODURRE RICORSO?
Il ricorso dev'essere redatto utilizzando apposito formulario "standard" reperibile sul sito della Corte. Una volta compilato correttamente questo dev'essere spedito via posta presso la Cancelleria della Corte, all'indirizzo:
The Registrar European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
La redazione del ricorso può essere effettuata nella lingua del ricorrente (dei ricorrenti), l'eventuale discussione dovrà invece avvenire necessariamente in una delle due lingue ufficiali previste, inglese o francese.
COME SI SVOLGE IL PROCESSO AVANTI ALLA CEDU ?
Lo svolgimento del procedimento segue una precisa procedura consultabile sul sito della Corte, per la maggior parte si svolge in forma scritta ed ogni decisione viene comunicata per iscritto al ricorrente, mentre lo svolgimento di udienze è previsto solo per particolari casi dei quali è interessata ad esempio la Grande Camera.
Dato l'alto numero di ricorsi il primo scoglio da superare è quello in ordine all'ammissibilità del ricorso. Alcuni elementi di carattere formale, come la scrupolosa compliazione del formulario, il rispetto dei termini per ricorrere, il previo esaurimento delle vie di ricorso interno costituiscono solo i pre-requisiti affinchè il ricorso possa essere vagliato nel merito, salva comunque la possibilità che detto ricorso venga dichiarato inammissibile in qualsivoglia fase del procedimento.
Se invece il ricorso viene dichiarato ammissibile, la Corte può chiedere alle parti del procedimento di addivenire ad una composizione bonaria della lite. In assenza di definizione bonaria la Corte procede all’esame nel merito del ricorso.
Alcuni ricorsi, ove vi è un imminente pericolo per la vita e l'integrità delle persone, possono seguire una procedura particolare per un esame più urgente da parte della Cedu, che può emettere delle misure di protezione urgente che hanno valore vincolante per lo stato membro.
Nel caso in cui la Corte abbia ad accertare che lo Stato ovvero gli Stati membri hanno commesso una violazione dei diritti tutelati dalla Cedu, essa può riconoscere un'equa compensazione, ovvero un ristoro economico per il pregiudizio subito. La Corte può anche imporre allo stato membro violatore anche il rimborso delle spese legali che il ricorrente ha sostenuto per far valere il proprio diritto.
È NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
L'introduzione del ricorso non necessita dell'assistenza di un legale, tuttavia questo può risultare opportuno per il corretto inquadramento del ricorso e diviene quasi necessaria in caso di esame nel merito della questione e di discussione in udienza.
DA RICORDARE
- La Corte non può annullare le decisioni o le leggi nazionali. Gli stati membri sono chiamati all'esecuzione delle sentenze emesse dalla CEDU tuttavia è altro organo del Consiglio d'Europa che vigila sul rispetto delle sentenze emesse dalla CEDU
- La CEDU non è giudice di appello (non si tratta di un quarto grado di giurisdizione, rispetto a quella italiana).
- La Corte non aiuta nella redazione del ricorso ed essa non indica al ricorrente un legale che possa redigere il ricorso.
- La Corte non può fornire informazioni sulle norme in vigore nello Stato chiamato in giudizio.